Per tutte le scuole di ogni ordine e grado:

  • in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
  • in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido, anche autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. L'esito negativo del test autosomministrato può essere attestato con autocertificazione
  • gli alunni in isolamento per infezione da Covid sono riammessi in classe previa esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, secondo quanto previsto dal DL n.24/2022 e le tempistiche indicate dalla Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021.

Dalla data del 01/04 le disposizioni di quarantena sono sospese e le misure già disposte ai sensi delle precedenti norme, sono ridefinite secondo l’articolo 9 del DL n. 24 del 24/03/2022 che al comma 5 - tra l’altro - elenca le misure di sicurezza da applicare fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/22.

La nota regione Lazio 317337 del 30/3/22 (in allegato) fornisce ulteriori indicazioni sulle certificazioni e sulle norme transitorie per la gestione scolastica dei casi di infezione da SARS-CoV2, a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

In allegato  anche la Circolare del Ministero della Salute n. prot 0019680 del 30/3/2022 su “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID 19” per gli adeguamenti del succitato DL.