Rispetto della puntualità dell’orario scolastico

I genitori sono tenuti doverosamente e tassativamente a garantire la puntualità dell’alunno a scuola. Il ritardo, soprattutto quando è ripetuto o frequente, lede il diritto allo studio e diviene motivo implicito di condizionamento negativo nel processo di socializzazione e relazione (oltre che di disturbo all'organizzazione e all'attività didattica).

Purtroppo, il malcostume del ritardo è cosa abbastanza diffusa (per taluni, quasi abituale): tale irrispettoso comportamento non potrà più essere tollerato dall’istituzione scolastica.

 

Qualora il genitore (o un suo delegato autorizzato) non si dovesse presentare a scuola - al termine delle lezioni - per riprendere l’alunno, si pongono alcune questioni molto delicate:

  • si obbliga l'insegnante ad una deroga al proprio orario di servizio (si ricorda, in proposito che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola tutela anche detta entità della prestazione professionale);
  • si altera l’identità culturale e formativa della funzione docente, obbligando gli insegnanti a una mera e non prevista sorveglianza fuori orario di servizio;
  • si mortifica l’alunno che attende i suoi genitori;
  • si altera il rapporto scuola-famiglia nella giusta coniugazione di responsabilità educative.

Per quanto detto sopra si chiede alle famiglie un tassativo rispetto della puntualità in ingresso e in uscita.

Si rammenta ai genitori che non è consentito lasciare e/o far attendere da soli gli alunni nelle vicinanze della scuola o farli entrare nelle pertinenze scolastiche prima dell’inizio dell’orario delle lezioni. Simile comportamento, per le conseguenze connesse alla vigilanza e alla sicurezza degli alunni, si configura come “abbandono di minore”: la scuola non assume responsabilità rispetto ad eventuali alunni lasciati così incustoditi.

Roma, 23 settembre 2021                   

        Il Dirigente Scolastico

                   (prof.ssa Fabiola Conte)

 

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